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News e Circolari Informative a cura dello Studio Commerciale e Tributario Masciotti


07/12/2022

Reato tributario in caso di omesso versamento dell'Iva annuale superiore a 250.000 euro


Gentile Cliente,
come di consueto La informiamo che l’articolo 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede che l’omesso versamento di Iva annuale (entro il 27/12 dell’anno successivo) per importi superiori a 250.000 euro integra il reato penale; in particolare, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni a “chiunque”:
- entro il termine per il versamento dell’acconto (27 Dicembre) relativo al periodo d’imposta successivo
- omette il versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale
- se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

Il limite dei 250.000 euro di omesso versamento di Iva va valutato:
- per singolo anno d'imposta (non si cumula l’eventuale saldo Iva non pagato riferito ad anni precedenti)
- considera gli interessi trimestrali dovuti, ma non quelli “di mora” (né le sanzioni).

Imp: Il suddetto reato non si configura se, prima dell’apertura del dibattimento di 1° grado, il debito (incluse sanzioni ed interessi) è estinto. Esso è particolarmente insidioso, in quanto ammette che l’Ufficio proceda al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 12-bis, Dlgs 74/2000).
Esempio: la Alfa Srl non ha versato l’Iva del 2021 per €. 300.000, tra versamenti periodici e saldo annuale.
Entro il 27/12/2022 procede a versare €. 60.000 di tale debito (anche senza ravvedimento): eviterà la contestazione del reato tributario, posto che il debito complessivo per Iva 2021 non supera il limite di €. 250.000.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito



05/12/2022

Circ 023/2022 - Il saldo IMU 2022 in scadenza venerdì 16 Dicembre 2022 e Acconto Iva 2022 in scadenza martedì 27 dicembre 2022

Visualizza l'Allegato

Il saldo IMU 2022
(in scadenza il 16 Dicembre 2022, non dovuto per le abitazioni principali non di lusso)
chi lo versa, come si versa, quando si versa ed esempi pratici di calcolo IMU sui fabbricati

Novità: con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della limitazione dell’esenzione IMU per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Dunque, è sufficiente che i coniugi “risiedano” E “dimorano abitualmente” in immobili diversi per legittimare l’esenzione per entrambi gli immobili, a nulla rilevando se questi siano situazioni in comuni diversi o meno.
Ciò in considerazione del fatto che l’attuale norma introduce una disparità di trattamento tra le coppie sposate e le unioni non formalizzate.


29/11/2022

Circ 022/2022 - Pagamento entro il 31 12 2022 della quota 2023 per Albo autotrasportatori merci

Visualizza l'Allegato

Versamento entro il 31/12/2022 della quota 2023 all’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci

Per effettuare il pagamento, accedere e registrarsi al portale dell’Albo autotrasporto:
www.alboautotrasporto.it

In allegato Circolare completa e Manuale di Pagamento.


28/11/2022

Circ 021/2022 - Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi e della cena aziendale

Visualizza l'Allegato

Il Regime fiscale degli omaggi natalizi


21/11/2022

Circ 020/2022 - Chiarimenti AdE su obbligo apposizione specifica dicitura su fatture e documentazione riguardante gli acquisti per credito imposta beni strumentali, pena revoca del credito

Visualizza l'Allegato

Per fruire legittimamente del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (sia generici che industria 4.0), vi è l’obbligo di apporre le specifiche diciture sulle fatture (di acquisto e dei canoni leasing) e sugli altri documenti riguardanti l’acquisto (es. Ddt, ordini di acquisto, contratti di leasing, ecc…).
I documenti sprovvisti di dicitura sono regolarizzabili (anche con apposizione manuale della dicitura sul documento) entro l’eventuale controllo dell’Amministrazione finanziaria (A.F.)
Documenti sprovvisti della specifica dicitura comportano la perdita del credito di imposta.
Le imprese che nel 2021 hanno effettuato investimenti relativi ai crediti d’imposta “industria 4.0” (ossia in beni strumentali industria 4.0, ricerca e sviluppo e formazione 4.0) devono trasmettere entro il 30/11/2022 apposita comunicazione al MISE, tramite PEC (es. per i beni industria 4.0, all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it).

Alla eventuale omessa comunicazione al Mise non è associata alcuna sanzione, né compromette la spettanza del credito d’imposta



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