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14/01/2025
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Gentile Cliente Le ricordo che il 31/01/2025 scade il termine per l’invio dei dati al Sistema TS (tessera sanitaria) con riferimento alle spese del 2° semestre 2024. Si accertati, quindi, di perfezionare tempestivamente tale invio al Sistema TS.
Si ricorda che l’omessa/tardiva/errata trasmissione dei dati è sanzionata con euro 100 per ogni comunicazione (con un massimo di euro 50.000), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico. Se la comunicazione corretta è inviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a 33,33 euro (un terzo dell'importo base), con un massimo di 20.000 euro
Il calendario per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) per l’anno 2025 è stato definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le scadenze principali sono le seguenti: • Spese sostenute nel primo semestre 2025 (1 gennaio - 30 giugno): • Scadenza per l'invio: entro il 30 settembre 2025. • Termine per eventuali modifiche: entro il 7 ottobre 2025. • Spese sostenute nel secondo semestre 2025 (1 luglio - 31 dicembre): • Scadenza per l'invio: entro il 2 febbraio 2026. • Termine per eventuali modifiche: entro il 9 febbraio 2026
Si ricorda anche che • Le spese sanitarie devono essere trasmesse in base alla data di pagamento riportata nei documenti fiscali, seguendo la logica di cassa.
Si resta a disposizione e buon lavoro Fabrizio
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07/01/2025
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Gentile Cliente, per le imprese e professionisti che adottano Tienil il Conto (TIC) per il processo di fatturazione elettronica (attiva e/o passiva), vi ricordiamo, in vista della scadenza annuale, di procedere al rinnovo annuale e in particolare: • di consultare lo Zucchetti Store per controllare la data di scadenza del vostro TIC (normalmente a fine gennaio o febbraio), • il software TIC normalmente ricorda anche la scadenza annuale, • di effettuare tempestivamente il rinnovo di TIC, ricordandoVi di verificare la procedura di pagamento che normalmente avviene in automatico (se la carta di credito utilizzata per il rinnovo dello scorso anno è rimasta la stessa) o eventualmente specificare un nuovo metodo di pagamento.
Il rinnovo tempestivo è importante anche per evitare il rischio di perdere le anagrafiche presenti in TIC.
Restiamo a vostra disposizione e per eventuale esigenza di assistenza al riguardo potete contattare il nostro collaboratore informatico Gabriele.
Fabrizio Masciotti
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10/12/2024
Visualizza l'Allegato
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Gentile Cliente, con la presente, vi segnaliamo che nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno ha emanato il Provvedimento allegato rivolto alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di ogni genere che introdure l’obbligo dei gestori di strutture ricettive di ogni tipologia di verificare di persona (ossia in presenza) l’identità degli ospiti, non ammettendo quindi il riconoscimento on line.
Si riporta di seguito un estratto del provvedimento allegato:
Si allega il suddetto provvedimento.
Cordiali saluti Studio Tributario Masciotti
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10/12/2024
Visualizza l'Allegato
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Si informano le imprese autorizzate al trasporto merci c/terzi, regolarmente iscritte all’Albo autotrasportatori e al REN, - che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 il decreto 20 novembre 2024 con cui il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti dà attuazione al decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione di contributi per investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti, - la procedura (in sintesi) che dovranno seguire le imprese interessate per richiedere il contributo potenziale.
L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025.
L’istanza dovrà, a pena di inammissibilità, essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2025@legalmail.it.
Sintesi della tipologia degli investimenti ammessi al contributo ed importo potenziale:
• l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; • la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell’intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto; • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR
Modalità di funzionamento Il decreto prevede che la fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
1) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
Nella fase di prenotazione il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare: a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale; b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico; c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico; d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa; e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato; f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante; g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
2) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione. L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione. Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.
Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche secondo l'ordine di prenotazione. Il link per l'accesso al suddetto elenco sarà pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi - trasporti -autotrasporto merci - documentazione - autotrasporto merci -contributi ed incentivi per l'anno 2024 - investimenti». Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
Si allegano anche i provvedimenti di riferimento.
Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito
Studio Tributario Masciotti
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19/09/2024
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Di recente è stata emanata una norma che ha introdotto la c.d. " patente a punti " in edilizia, destinata a tutti i dipendenti di imprese e lavoratori autonomi, che operano nei cantieri edili temporanei o mobili.
Vi consigliamo quindi di contattare, quanto prima, i professionisti di fiducia che curano la sicurezza sul lavoro e dei cantieri, al fine di supportare la vostra impresa al riguardo e quindi gestire questa importante novità ed i suoi specifici contenuti tecnici.
Questa' novità entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024 , ma vi segnalo per completezza anche che, ad oggi, mancano ancora alcuni decreti attuativi e sono state già presentate diverse richieste di proroga dagli enti preposti.
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