Gentile Cliente, come di consueto La informiamo che l’articolo 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede che l’omesso versamento di Iva annuale (entro il 27/12 dell’anno successivo) per importi superiori a 250.000 euro integra il reato penale; in particolare, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni a “chiunque”: - entro il termine per il versamento dell’acconto (27 Dicembre) relativo al periodo d’imposta successivo - omette il versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale - se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il limite dei 250.000 euro di omesso versamento di Iva va valutato: - per singolo anno d'imposta (non si cumula l’eventuale saldo Iva non pagato riferito ad anni precedenti) - considera gli interessi trimestrali dovuti, ma non quelli “di mora” (né le sanzioni).
Imp: Il suddetto reato non si configura se, prima dell’apertura del dibattimento di 1° grado, il debito (incluse sanzioni ed interessi) è estinto. Esso è particolarmente insidioso, in quanto ammette che l’Ufficio proceda al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 12-bis, Dlgs 74/2000). Esempio: la Alfa Srl non ha versato l’Iva del 2021 per €. 300.000, tra versamenti periodici e saldo annuale. Entro il 27/12/2022 procede a versare €. 60.000 di tale debito (anche senza ravvedimento): eviterà la contestazione del reato tributario, posto che il debito complessivo per Iva 2021 non supera il limite di €. 250.000.
Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito
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