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07/12/2022
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Gentile Cliente, come di consueto La informiamo che l’articolo 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede che l’omesso versamento di Iva annuale (entro il 27/12 dell’anno successivo) per importi superiori a 250.000 euro integra il reato penale; in particolare, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni a “chiunque”: - entro il termine per il versamento dell’acconto (27 Dicembre) relativo al periodo d’imposta successivo - omette il versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale - se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il limite dei 250.000 euro di omesso versamento di Iva va valutato: - per singolo anno d'imposta (non si cumula l’eventuale saldo Iva non pagato riferito ad anni precedenti) - considera gli interessi trimestrali dovuti, ma non quelli “di mora” (né le sanzioni).
Imp: Il suddetto reato non si configura se, prima dell’apertura del dibattimento di 1° grado, il debito (incluse sanzioni ed interessi) è estinto. Esso è particolarmente insidioso, in quanto ammette che l’Ufficio proceda al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 12-bis, Dlgs 74/2000). Esempio: la Alfa Srl non ha versato l’Iva del 2021 per €. 300.000, tra versamenti periodici e saldo annuale. Entro il 27/12/2022 procede a versare €. 60.000 di tale debito (anche senza ravvedimento): eviterà la contestazione del reato tributario, posto che il debito complessivo per Iva 2021 non supera il limite di €. 250.000.
Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito
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05/12/2022
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Il saldo IMU 2022 (in scadenza il 16 Dicembre 2022, non dovuto per le abitazioni principali non di lusso) chi lo versa, come si versa, quando si versa ed esempi pratici di calcolo IMU sui fabbricati
Novità: con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della limitazione dell’esenzione IMU per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Dunque, è sufficiente che i coniugi “risiedano” E “dimorano abitualmente” in immobili diversi per legittimare l’esenzione per entrambi gli immobili, a nulla rilevando se questi siano situazioni in comuni diversi o meno. Ciò in considerazione del fatto che l’attuale norma introduce una disparità di trattamento tra le coppie sposate e le unioni non formalizzate.
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